Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti. Ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA resta l’obbligo di effettuare i pagamenti in forma tracciata già a partire dal 1° luglio 2018. Questo è il compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 (pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale») per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga. Attenzione! Il decreto prevede che la fattura elettronica diventi comunque obbligatoria già dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti non effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.
Pertanto: i possessori di P.Iva fino al 31/12/2018, in alternativa alla fattura elettronica, potranno continuare a documentare gli acquisti di carburanti presso le pompe di benziana utilizzando la “scheda carburanti” già in uso. Sarà però obbligatorio che i pagamenti dei rifornimenti avvengano con modalità “tracciabile”, pena l’impossibilità di dedurre il costo e detrarre l’iva. Qualora i pagamenti siano effettuati con mezzi elettronici tracciabili (carte carburanti prepagate, carte di credito ecc.) può essere evitata la “scheda carburanti”, ma sarà necessario documentare l’acquisto esibendo gli e/c delle carte.
Pescara 29/06/2018
Dott. Fabrizio Bevilaacqua