Il divieto di pagamento degli stipendi in contanti

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 914, L. 205/2017) ha previsto che con decorrenza 1° luglio 2018 i datori di lavoro non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante .

Qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si considerano derivanti da rapporti di lavoro anche i compensi agli amministratori quando sono certificati da una busta paga;

Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un   suo   delegato che può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

Anche gli ACCONTI DI STIPENDIO, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.

Restano esclusi i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione   dei   contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, anche i compensi derivanti da rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di violazione, è previsto il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Si precisa, sul punto, che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, (es. bonifico revocato; assegno annullato) la sanzione viene comunque comminata. Gli accertatori, infatti, verificheranno non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Si ribadisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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