Stipendi e Carburanti: dal 01/07/2018 si cambia!

L’Art. 1, Co. 910-913, L. 2015/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) prevede che a partire dal 01/07/2018 i datori di lavoro ed i committenti privati, avranno l’obbligo di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.

Per quali lavoratori varrà il divieto di pagamento dello stipendio in contanti?

  • Lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia del rapporto
  • Lavoratori parasubordinati, ossia coloro che hanno stipulato col committente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Soci lavoratori, ossia coloro che, in qualità di soci, hanno stipulato un contratto di lavoro con la cooperativa, a prescindere dalla forma.

Quali saranno i lavoratori esclusi dal divieto?

  • I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione;
  • I lavoratori domestici, come colf e badanti.

Il divieto di pagamento in contanti vale per tutti i tipi di compensi?

  • Si! Vanno utilizzati strumenti tracciabili anche per gli anticipi dello stipendio.

Firma della busta paga

  • La Legge di Bilancio ha stabilito che la firma apposta dal lavoratore sul cedolino paga non prova l’avvenuto pagamento della retribuzione.

Con quali modalità si potrà pagare lo stipendio?

  • Bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Quali sanzioni per chi trasgredisce il divieto di pagamento in contanti?

  • La normativa prevede delle sanzioni severe per chi dovesse continuare a pagare le retribuzioni con strumenti non tracciabili: in particolare, si applica al datore di lavoro o al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 €.

Sempre a partire dal 1 Luglio 2018 le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini IVA e Redditi solo se documentate da fattura elettronica e pagate con mezzi elettronici.

Da tale data, quindi, gli acquisti di carburante effettuati da parte dei soggetti passivi Iva dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica e contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.

In caso di emissione, da parte del distributore, della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

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Sempre a partire dal Primo luglio 2018, con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Inoltre, come disposto dalla Circolare 8/E del 4 Aprile 2018 dell’Agenzia dell’entrate, i pagamenti potranno essere effettuati anche tramite:

  • Gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • Addebito diretto;
  • Bonifico bancario o postale;
  • Bollettino postale;
  • Altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, come ad esempio le applicazioni su smartphone (circolare Guardia di Finanza del 13 aprile 2018).

I soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente IVA, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra menzionati.

Appare opportuno segnalare, come riportato dal Sole 24 Ore del 15 Maggio, che il Parlamento sta studiando una proroga per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica in tema di carburanti. Sulla spinta delle Associazioni di categoria, si auspica che per tutto il 2018 venga istituito un sistema a doppio binario nel quale chi vorrà potrà continuare ad utilizzare la scheda carburanti. Chi opererà con la fattura elettronica, tuttavia, dovrà necessariamente pagare con i mezzi appena descritti per vedersi riconosciuta la detrazione IVA e la deduzione ai fini dei Redditi

L’emendamento in questione dovrebbe arrivare a breve. Restiamo quindi in attesa dei provvedimenti del nuovo organo Legislativo da poco insediato.

 

Dott. Fabrizio Bevilacqua

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